La discilina del marchio

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Decreto Legislativon. 30 del 10 febbraio 2005

 Con il decreto legislativo 10/2/2005, n. 30 (pubblicato su G.U. suppl. ord. 4/3/2005, n. 52), è stato approvato il codice della proprietà industriale entrato in vigore il 19 marzo 2005.

Con tale decreto è stata riordinata la materia della proprietà industriale a seguito della normativa succedutasi dal 1939. Il codice della proprietà industriale è composto da 246 articoli divisi in otto capi.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), costituito presso il già Ministero delle Attività produttive (M.A.P.), cui è demandato il rilascio dei brevetti e delle registrazioni, previo esame delle relative richieste, ha emanato la circolare n. 471 del 27/07/05 con la quale ha segnalato le novità riportate nel codice della proprietà industriale.

Con decreto in data 10 aprile 2006 del già Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, sono state emanate le norme per il deposito per via telematica di brevetti e marchi e per la relativa trasmissione in formato elettronico dei depositi degli stessi ricevuti su supporto cartaceo.

MARCHI NAZIONALI

CHE COSA E' UN MARCHIO D'IMPRESA

II marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

TITOLARITA' DEL MARCHIO

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio. Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli. I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

II titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. 1 diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sopratassa.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Affinchè uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

  • novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;

  • capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;

  • liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

 

Non possono costituire oggetto di registrazione:

 

1. parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico, o al buon costume;

2. segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi riferiscono;

3. i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

4. gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

5. i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

6. i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi;

7. i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;

8. segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;

9. segno come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguale o simile ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che goda nello Stato di rinomanza;

10. i segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, o negli usi costanti del commercio;

11. se notori, i nomi di persona, i segni in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;

12. segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso;

  1. i segni o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Economica Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.

     

COME SI OTTIENE

LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

Per ottenere la registrazione di un marchio d'impresa occorre presentare domanda redatta su apposito modulo e depositata presso le Camere di Commercio, ovvero inviarla a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Documenti da allegare alla domanda

per la concessione del marchio

N.1 marca da bollo da € 14,62 + N.1 marca da bollo da € 14,62 per il rilascio della copia autentica del verbale di deposito se richiesta;

 € 40,00 per diritti di segreteria + € 3,00 per rilascio copia autentica verbale di deposito se richiesta

N.B.: La registrazione del marchio dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile

TASSE DI CONCESSIONE


GOVERNATIVA

Le tasse di concessione governativa per la registrazione di un marchio sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero decennio di validità, sul c.c.p. n. 82618000 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Ai fini della rinnovazione per successivi periodi decennali le relative tasse devono invece essere corrisposte entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o entro i sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa. Gli importi sono quelli indicati nella tabella seguente.

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

C-MARCHIO INDIVIDUALE

PRIMO DEPOSITO
(10 anni)

Euro 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe
Euro 34,00 per ogni classe aggiunta

RINNOVAZIONE
(10 anni)

Euro 67,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe
Euro 34,00 per ogni classe aggiunta

 


 

C-MARCHIO

COLLETTIVO

PRIMO DEPOSITO
(10 anni)

Euro 337,00 tassa di registrazione per una o più classi

RINNOVAZIONE
(10 anni)

Euro 202,00 tassa di rinnovazione per una o più classi


 

NOTA

Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre) la relativa tassa deve essere maggiorata di Euro 34,00

 

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